La scrivente procuratrice segue da diversi mesi una cliente, madre di quattro figli, determinata ad ottenerne l’affido esclusivo in virtù della totale assenza della figura paterna all’interno del contesto familiare.

Il padre, in diverse occasioni, si è dimostrato del tutto inadatto a ricoprire tale ruolo e, in aggiunta, non frequenta e non ha contatti con i figli da anni e come comunicato dalla moglie, lo stesso vivrebbe all’estero.

La donna attualmente risulta essersi separata dal marito e intende richiedere il divorzio dallo stesso con contestuale richiesta di affido esclusivo rafforzato, cioè sia in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione sia alle questioni di straordinaria amministrazione, come consigliato dalla scrivente.

In questa sede la scrivente procuratrice intende illustrare la normativa in materia di affido esclusivo rafforzato, anche detto affido super esclusivo, evidenziandone i requisiti essenziali per la richiesta.

In punto di affido, l’art. 337 c.c. statuisce che “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”.

In relazione al caso concreto esposto, nonché all’articolo sopra citato, non vi è chi non veda come l’evidente inidoneità di uno dei genitori giustifichi l’esclusione dello stesso dall’esercizio della responsabilità genitoriale piena, in quanto pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico dei figli.

La disposizione da parte del Giudice di un affido esclusivo in capo ad uno dei genitori sulla base di una valutazione sulle proprie capacità di crescere, educare ed istruire i figli, è volto a privilegiare “quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore”, come ribadito da giurisprudenza ritenuta consolidata.

A differenza dell’affido esclusivo, dove l’esercizio della responsabilità genitoriale è preclusa al genitore affidatario ma le decisioni di maggior importanza per i figli continuano ad essere prese in comune dai genitori, nell’affidamento super esclusivo anche le decisioni di maggior importanza vengono assunte solo dal genitore affidatario senza il coinvolgimento dell’altro.

L’affido super esclusivo viene dunque deciso solo nei casi più gravi, in cui il genitore è totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo, avendo riguardo all’interesse del minore ad avere un solo centro decisionale – tempestivo ed efficace – piuttosto che quello alla bigenitorialità, in considerazione, fra l’altro, del totale disinteresse del genitore agli affari inerenti i propri figli.

Pertanto, alla luce della fattispecie sopra esposta, la scrivente procuratrice in sede di divorzio intende richiedere all’autorità giudicante di voler disporre l’affido esclusivo rafforzato e ciò al fine di tutelare i minori nonché a preservare la tranquillità familiare di questo nucleo.

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