In data odierna la scrivente procuratrice riceveva presso il proprio studio una cliente particolarmente allarmata a causa della situazione patrimoniale del proprio padre, ormai novantenne, beneficiario di un’amministrazione di sostegno.
Come esposto dalla cliente in sede di consulenza, nonché come attestato dalla documentazione bancaria rilasciata dall’istituto di credito presso cui l’anziano deteneva il proprio conto corrente, sono state sottratte a titolo di compensi professionali somme ingenti da parte dello stesso amministratore. Urge sottolineare come l’anziano beneficiario fosse del tutto all’oscuro di quanto accadeva e non abbia mai autorizzato queste transazioni che, ad avviso di questa procuratrice, eccedono quelle che sono le competenze di ordinaria amministrazione affidate all’amministratore stesso.
A titolo meramente esplicativo, l’amministrazione di sostegno è un istituto a tutela di soggetti considerati parzialmente incapaci di intendere dal carattere temporaneo e perciò differente dagli istituti dell’interdizione, applicabili a quei soggetti totalmente incapaci, e dell’inabilitazione.
L’amministratore viene incaricato, a seguito di richiesta da parte del beneficiario stesso ovvero dai suoi prossimi congiunti, dal Giudice Tutelare adito di compiere tutte quelle attività volte alla conservazione del patrimonio del beneficiario tenendo chiaramente conto delle aspirazioni e delle abitudini quotidiane dello stesso. Per tutto quanto concerne le attività di straordinaria amministrazione che inciderebbero notevolmente sul patrimonio del beneficiario, l’amministratore necessita obbligatoriamente dell’autorizzazione del Giudice Tutelare competente.
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferiti dal Giudice possono essere annullati ai sensi dell’art. 412 c.c. su istanza dell’amministratore stesso, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa, entro il termine di prescrizione di cinque anni che decorre dalla cessazione dello stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
Come evidenziato dal Tribunale di Chieti con sentenza n. 284 del 2025, l’amministratore non può unilateralmente auto-liquidare in proprio favore rimborsi di spese sostenute nell’adempimento dell’incarico, dovendo necessariamente essere autorizzato dal Giudice Tutelare. Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Chieti, l’amministratore aveva effettuato nel corso di circa undici anni numerose operazioni senza autorizzazione del giudice tutelare, auto-liquidandosi rimborsi per spese di viaggio e compensi per l’attività svolta. Il Tribunale ha ritenuto che tali condotte violassero i limiti dei poteri conferiti e ha conseguentemente non approvato il rendiconto.
L’ auto-liquidazione di importi considerevoli ed a cadenza trimestrale a titolo di oneri professionali da parte dell’amministratore ha inizio nell’anno 2022, come attestato dagli estratti conto, e prosegue sino all’anno 2025.
La scrivente procuratrice intende segnalare immediatamente tale condotta al Giudice Tutelare competente con richiesta di annullamento degli atti, nonché sporgere formale denuncia-querela al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dell’anziano beneficiario.