Nel mese di febbraio 2026, si rivolgeva al sottoscritto procuratore il proprietario di un concessionario auto che, a fronte delle numerose richieste da parte dei propri clienti, decide di affidarsi alla scrivente procuratrice al fine di redigere dei contratti di leasing che regolamentino l’utilizzo delle proprie auto da parte degli utenti che intendono optare per questa forma contrattuale.

Il contratto di leasing o locazione finanziaria è un contratto atipico inizialmente non previsto dal nostro ordinamento e che veniva importato dalla legislazione anglosassone ed introdotto nel nostro sistema giuridico contrattuale nell’anno 2017 e successivamente  regolamentato da parte del legislatore italiano con la legge n. 124/2017.

Lo scopo principale di questa forma contrattuale è soddisfare una specifica esigenza delle imprese, cioè quella di disporre dei beni strumentali necessari per l’attività produttiva senza essere costretti ad immobilizzare capitali per l’acquisto della stessa. Si rende necessario sottolineare come possano essere oggetto del presente contratto sia beni mobili non consumabili sia beni immobili.

Tale contratto prevede la concessione di un bene da parte di uno dei contraenti (fornitore) in favore dell’altro contraente (utilizzatore) dietro corrispettivo di un canone per un periodo di tempo stabilito da contratto, alla scadenza del quale alla parte che ha ricevuto il godimento del bene è concessa una scelta:

  • Restituire il bene;
  • Proseguire nel godimento versando un canone ridotto;
  • Acquistare la piena proprietà del bene;
  • Richiedere la sostituzione del bene;
  • Agire in altre forme solo se stabilite da contratto.

Per quanto concerne gli obblighi delle parti, si evidenzia come l’unico obbligo del fornitore – finanziatore sia quello di acquistare e successivamente mettere a disposizione del conduttore il bene richiesto, mentre l’ utilizzatore ha l’obbligo di versare il canone, di sopportare i rischi dati dal deterioramento o dal perimento del bene susseguenti all’utilizzo dello stesso e, per ultimo, alla scadenza del contratto scegliere una delle ipotesi sopra illustrate. La durata del contratto è commisurata alla vita economica del bene e generalmente oscilla tra i 2 ed i 5 anni per i beni mobili.

la Legge n. 124/2017 disciplina due tipologie di contratto di leasing:

  1. Il contratto di leasing operativo: in cui è la stessa impresa produttrice del bene a concederlo in godimento all’impresa utilizzatrice, generalmente per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica. In questo modo l’utilizzatore evita i rischi della proprietà del bene e nello stesso tempo gode di alcuni servizi collaterali (es.: assistenza tecnica e manutenzione) che l’impresa concedente, di norma, si impegna a fornirgli
  2. Il contratto di leasing finanziario: in cui la società di leasing (in genere, una società finanziaria) non è produttrice del bene ma si obbliga ad acquistarlo dal produttore per poi concederlo in godimento all’impresa utilizzatrice. Qui il leasing ha una prevalente funzione di finanziamento, in quanto è l’impresa concedente ad anticipare i capitali per l’acquisto del bene, mentre l’utilizzatore può servirsi del bene per tutta la durata della sua vita tecnico-economica pur senza acquistarne la proprietà e dover ricorrere ad altre forme di finanziamento.

Il cliente conferiva mandato alla scrivente al fine di provvedere alla redazione di un contratto standard di leasing, affidandosi alla stessa in caso di necessità di proroghe ovvero di modifiche date dalla necessità del cliente stesso ovvero dei propri clienti.

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