“Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei.”

Questo è quanto statuisce l’art. 700 del Codice di Procedura Civile, normativa che intende richiamare il sottoscritto procuratore al fine di assumere la giusta difesa del proprio cliente.

Il suddetto cliente, noto commerciante dell’hinterland milanese, è venuto a conoscenza della prossima pubblicazione di un articolo da parte di un giornale locale, il quale conta di numerosissimi lettori, dal contenuto con tutta probabilità denigratorio e sprezzante della propria persona.

La pubblicazione di tale articolo porterebbe ad un grave nocumento non solo della reputazione del cliente, il quale ha tutto il diritto di mantenere il riserbo su questioni di carattere personale, ma anche della propria attività, soprattutto in vista di una prossima apertura a breve.

Il sottoscritto procuratore, richiamando la normativa sopra citata, intende redigere un ricorso, richiedendo l’emissione di un provvedimento in assenza  di contraddittorio, in gergo “inaudita altera parte”.

Tale ipotesi è considerata plausibile solamente in presenza di alcune condizioni: il diritto paventato deve essere verosimile, cioè la sua esistenza deve essere probabile (fumus boni iuris), in aggiunta deve essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile (periculum in mora). Questo strumento, quale mezzo di  tutela atipico, è utilizzabile in via residuale qualora non siano esperibili altre misure cautelari tipiche.

La possibilità di evitare l’instaurazione di un contraddittorio e pertanto “inaudita altera parte” è subordinato all’esistenza di date condizioni:

  • Eccezionale urgenza tale che l’attesa comprometterebbe l’attuazione;
  • Il pregiudizio non è eliminabile con il risarcimento del danno;
  • L’attesa del giudizio di merito causerebbe danni irreversibili;
  • Non esistono altri rimedi cautelari tipici applicabili.

Il giudice adotterà discrezionalmente la misura cautelare che gli appaia più idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, indicando dettagliatamente le modalità di attuazione della misura, la quale non deve produrre effetti di natura irreversibile o difficilmente eliminabili all’esito dell’eventuale giudizio di merito che si instaurerà successivamente.

Per tutti quei lettori che si staranno domandando, giustamente, come la strategia di codesta procuratrice possa  risultare vincente nonostante sia in contrasto con l’art. 21 della nostra Costituzione (libertà di stampa) nonché con il diritto di critica e di cronaca, principali esimenti  presenti nel nostro ordinamento, si rende  necessario sottolineare come i fatti al cliente imputati non siano sostenuti da alcuna tesi, invero non vi è una fonte attendibile atta a confermare la veridicità dei fatti contestati; infatti, è fondamentale ribadire come sia necessario svolgere un’attività di ricerca secondo il criterio di verità ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca (cfr Cass. Penale, sent. n. 14196 del 10 aprile 2025) Per quanto concerne il secondo esimente, la critica si deve esprimere in termini moderati e misurati, in modo tale da trascendere in attacchi ed aggressioni personali dirette a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato e ciò non si verificherebbe nei confronti del cliente.

La scrivente intende tutelare i diritti del proprio assistito portando all’attenzione del Giudice tali premesse e motivando tale provvedimento in modo tale da evitare la pubblicazione del suddetto articolo che non solo porterebbe ad un grave danno all’immagine pubblica del cliente, ma rischierebbe di minare la buona riuscita del suo prossimo progetto.

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