I social media dovrebbero essere un luogo virtuale ove condividere le proprie passioni e momenti speciali della propria vita in modo sereno e divincolato. Tuttavia, tale mondo nasconde delle insidie non indifferenti e di questo è ben conscia la cliente che si è rivolta alla scrivente procuratrice questa settimana.
Per la giovane cliente condividere alcuni momenti della propria giornata è divenuta la norma; solamente nel corso di questo primo mese del 2026 la cliente ha preso coscienza dei pericoli derivanti da codesta abitudine. Intorno ai primi di gennaio, a seguito di alcuni post sulla piattaforma Instagram, la mia assistita vedeva la propria pagina personale invasa da commenti denigratori ed offensivi da parte di un’utente in particolare.
La cliente provvedeva immediatamente a bloccare la suddetta utente che imperterrita seguiva nella sua condotta lesiva denigrando la mia cliente nelle chat, nei commenti e attraverso la pubblicazione di post a dir poco diffamanti della reputazione della giovane.
A seguito di tali avvenimenti la stessa cliente, si rivolgeva alla sottoscritta procuratrice che la rendeva edotta circa la recente normativa in materia.
In casi come questo si configura il reato di diffamazione aggravata qualora l’offesa alla reputazione del soggetto venga commessa attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione che amplifichi la portata della diffusione. La responsabilità derivante da tale condotta illecita può scattare anche in caso di profilo privato; infatti, basterebbe la comunicazione con altre due persone.
Urge sottolineare come non tutte le frasi, le storie ovvero i post denigratori condivisi avverso un dato soggetto integri la fattispecie di reato descritta. Affinché si possa parlare di diffamazione mezzo social è necessario metaforicamente “uscire” da quelli che costituiscono i confini del diritto di critica.
In altri termini, è consentito dissentire dal pensiero altrui e manifestare in pubblico la propria avversione. È anche ammesso far notare gli errori in cui incorre il destinatario della comunicazione, ma il post non deve sfociare in un’invettiva personale rivolta solo a danneggiarne l’immagine.
In aggiunta, si rimarca come contribuire alla diffusione di contenuti di stampo diffamatorio implichi una responsabilità senza , tuttavia, che si integri una diffamazione aggravata.
Il danno da diffamazione online si quantifica tenendo conto di diversi fattori, tra cui:
- la diffusione del contenuto diffamatorio: maggiore è la visibilità del contenuto, maggiore sarà il danno;
- la gravità dell’offesa: più l’offesa è grave, più elevato sarà il risarcimento;
- la posizione sociale della vittima: la diffamazione di una persona con una posizione sociale rilevante può causare un pregiudizio superiore e quindi una pretesa di risarcimento più elevata.
La sottoscritta procuratrice ha immediatamente requisito il materiale, sottoponendolo all’attenzione della polizia postale al fine di meglio identificare il soggetto autore di tali commenti nonché mettere fine all’incresciosa vicenda ed assicurare la tutela dei diritti della propria assistita.