Si rivolge al sottoscritto procuratore un anziano, proprietario di un immobile successivamente diviso in diversi appartamenti posti in locazione.
Uno dei conduttori falsificava la firma dell’anziano locatore sottoscrivendo un contratto per la fornitura delle utenze chiaramente intestate al medesimo locatore senza che costui ne fosse a conoscenza.
L’anziano nel mese di novembre riceveva tramite posta un Decreto Ingiuntivo a lui indirizzato a seguito del mancato pagamento di diverse fatture riferite alla fornitura di utenze. Dopo diversi tentativi di contattare il fornitore, lo stesso si vedeva costretto, tramite la scrivente procuratrice, ad opporsi a tale atto.
La sottoscritta procuratrice provvedeva a contattare i legali di controparte al fine della promozione di un’istanza di verificazione della firma.
L’istanza di verificazione di firma, ammessa dagli artt. 216 e 220 c.p.c. , determina in prima battuta l’originalità della firma a seguito di negazione da parte di colui che ne dovrebbe essere autore e tale disconoscimento è espressamente previsto dall’art. 214 c.p.c.
Per quanto concerne la scrittura privata, ex art. 215 c.p.c., si ha per riconosciuta nei seguenti casi:
- quando la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
- oppure quando la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’art. 293 terzo comma, sempre che il contumace non si costituisca tardivamente;
Il giudizio di verificazione si inserisce quale procedimento incidentale ovvero come giudizio principale con atto di citazione. Si rende, per altro, necessaria la produzione del documento originale, la cui sottoscrizione dovrà essere messa a confronto con quelle apposte sulla procura, atto unilaterale che conferisce mandato al proprio procuratore senza il quale l’avvocato non può operare per conto del proprio cliente nonché rappresentarlo in giudizio.
Quella apposta sul contratto è evidentemente una firma non riconducibile all’anziano locatore, come rappresentato in sede di udienza dalla sottoscritta, inoltre controparte non ha, come previsto dal codice di procedura civile, prodotto la copia originale per suddetto contratto e pertanto il Giudice adito ha disposto un’esamina calligrafica al fine di accertare la veridicità della sottoscrizione. Allorquando verrà accertata la falsità della sottoscrizione, il contratto sarà da ritenersi nullo e controparte non avrà più nulla a che pretendere dal locatore.