In data odierna si è recata presso lo scrivente studio una giovane donna, reduce da un cancro al seno, completamente guarita, senza segnali di recidiva da almeno quindici anni.
La donna una settimana prima si recava presso una nota compagnia assicurativa al fine di stipulare un’assicurazione sulla vita che vedeva come beneficiari i suoi nipoti. La compagnia, in virtù del quadro clinico della donna, negava tale stipula se non con ulteriore aggiunta di clausole contrattuali gravose ed insostenibili per la cliente.
Inoltre, un mese fa, la donna si presentava ad un colloquio lavorativo conclusosi senza successo sempre a causa della sua pregressa patologia. Il datore di lavoro non intendeva assumere personale che potesse eventualmente avere ricadute e assentarsi da lavoro probabilmente per mesi.
Il sottoscritto procuratore intende procedere secondo quanto stabilito dalla legge n.139/2023 sull’oblio oncologico.
Il diritto all’oblio nella sua fattispecie generale tutela persone coinvolte a livello mediatico in diverse situazioni.
Ad esempio, un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta, una volta scontata la pena ha diritto all’oblio riguardante tutte le informazioni in circolazione sul web e su ogni media, in collaborazione anche con i motori di ricerca, che non vengono del tutto cancellate, ai fini della tutela del diritto di informazione, ma sarà più difficile reperire tali informazioni.
Negli ultimi anni, i progressi della medicina oncologica hanno radicalmente modificato la prospettiva di molte diagnosi tumorali, sempre più spesso guaribili o gestibili nel lungo periodo. A fronte di questo mutamento, emerge l’esigenza di un adeguamento normativo che riconosca e tuteli la piena reintegrazione nella vita sociale e civile dei soggetti guariti. In tale contesto si inserisce il diritto all’oblio oncologico, che sancisce la possibilità per questi soggetti di non essere discriminati sulla base di un pregresso stato patologico superato.
Con l’approvazione della Legge 22 dicembre 2023, n. 193 (“Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone guarite da patologie oncologiche”), l’Italia ha formalmente riconosciuto il diritto all’oblio oncologico. La legge stabilisce che:
Trascorsi 10 anni (o 5 in caso di diagnosi prima dei 21 anni) dalla fine del trattamento attivo e in assenza di recidive, il pregresso oncologico non può essere rilevato o considerato nei procedimenti di:
– Stipula o rinnovo di contratti assicurativi, in particolare sulla vita;
– Accesso a procedure di adozione;
– Assunzione lavorativa e valutazione dell’idoneità professionale;
– Accesso a mutui o altri strumenti di credito.
L’art. 2, comma 3, dispone che qualsiasi trattamento di dati sanitari relativi a pregressi oncologici, oltre i limiti temporali fissati, costituisce trattamento illecito ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy.
Nonostante il grande passo avanti, la legge italiana presenta alcuni nodi interpretativi:
– Ambito temporale rigido: il termine di 10 o 5 anni può non riflettere la varietà dei percorsi clinici, escludendo casi di remissioni precoci ma stabili.
– Controllo sull’effettiva applicazione: è incerto il meccanismo sanzionatorio per le compagnie assicurative che eludono il dettato normativo.
– Forme implicite di discriminazione: l’utilizzo di strumenti automatizzati o algoritmici nei processi di selezione (es. credit scoring) potrebbe mantenere bias nascosti legati al passato oncologico.
Il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico rappresenta un fondamentale passo verso la piena cittadinanza delle persone guarite dal cancro, affermando che il passato clinico non può essere ostacolo alla partecipazione economica e sociale. Tuttavia, la sfida futura sarà quella di garantire l’effettività della norma, anche attraverso strumenti di vigilanza e sensibilizzazione culturale, e adattare la protezione ai cambiamenti della medicina personalizzata e predittiva.
In questi giorni, il sottoscritto procuratore si è preoccupato delle ovvie segnalazioni e delle opportune querele nei confronti degli enti competenti e della compagnia assicurativa al fine di tutelare i diritti di questa donna che è molto più che una malata oncologica!