Più volte si sono recati nel mio studio clienti i quali si lamentavano di come i loro vicini di appartamento suonassero strumenti musicali durante la notte o martellassero le pareti di casa per appendere mensole durante le prime ore della mattina.
“Avvocato, il rumore è eccessivo e disturba le mie attività, cosa posso fare?”.
Innanzitutto è necessario specificare come un rumore, per definirsi molesto, debba ledere la tranquillità di un gruppo di persone, avere una certa intensità e nel caso di specie esso debba minare la qualità di vita del condominio o di diversi condomini; una volta compiuto questo primo passo è ora possibile capire come difendersi grazie alle leggi presenti in materia, sia sul piano civile che sul piano penale.
In primo luogo occorre guardare al regolamento condominiale: esso stabilisce le fasce orarie in cui è possibile fare rumore (ad esempio per lavori in casa) e quelle in cui risulta doveroso fare silenzio nel rispetto della tranquillità dei condomini. Qualora i tuoi vicini di casa dovessero provocare rumori molesti al di fuori delle fasce previste è possibile rivolgersi in prima battuta all’assemblea condominiale richiedendone una riunione straordinaria nella quale si potrà denunciare la propria problematica addivenendo a soluzioni pacifiche con i diretti interessati e con gli altri presenti.
Nel momento in cui questa prima assemblea non dovesse sortire alcun effetto allora sarà possibile convocarne una seconda durante la quale la medesima potrà approvare una sanzione nei confronti del danneggiante ex art. 70 del c.c. Che recita: “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200,00 euro e, in caso di recidiva, fino a euro 800,00. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice.”.
La delibera tramite la quale l’assemblea approva la sanzione puó essere impugnata dall’interessato nei 30 giorni successivi alla medesima.
I rumori molesti in condominio possono essere inoltre fonte di responsabilità penale ex art.659 (disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone) il quale al primo comma così recita:”Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309.”
Ai fini dell’applicazione del suddetto articolo occorre peró che il rumore superi i limiti di tollerabilità (valutati caso per caso dal giudice secondo rilievi probatori facenti riferimento alla sensibilità dei condomini) e che sia avvertito come molesto non soltanto dal condomino adiacente bensì da un certo numero di condomini; non ha rilevanza alcuna invece la durata del rumore: anche un suono breve ed improvviso puó integrare la fattispecie di reato o l’illecito civile.

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