modifica delle condizioni di divorzio

A seguito del divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio ed è come se la coppia non fosse mai stata sposata; nella sentenza, il Giudice può stabilire delle condizioni (circa il mantenimento dei figli o di altra natura patrimoniale) che gli ex coniugi dovranno rispettare.

Può capitare però che, modificandosi la situazione in cui versavano le due parti ai tempi della sentenza, le disposizioni relative ai rapporti di natura patrimoniale e all’affidamento dei figli possano essere assoggettate a modifica o a revoca.

A tal fine è necessario che uno dei coniugi ne faccia istanza al Tribunale che ha emesso il provvedimento. In alternativa, al verificarsi di talune condizioni, è possibile ricorrere alla negoziazione assistita da avvocati o stipulare un accordo dinanzi al Sindaco quale ufficiale dello Stato civile.

Recentemente si è presentato in studio un cliente il quale, vedendo radicalmente cambiate le proprie condizioni economiche rispetto al tempo in cui venne emanata la sentenza, si informava sulla possibilità di chiedere una revoca o modifica di quanto stabilito dal giudice.

A giustificare la modifica delle condizioni di divorzio secondo le previsioni della legge numero 898/1970 è la sopravvenienza di giustificati motivi dopo l’emanazione della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Venendo ad esempio alle condizioni relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere, la loro modifica è subordinata alla variazione delle condizioni economiche effettive di uno dei due coniugi.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il coniuge che ha diritto all’assegno divorzile subisca un notevole miglioramento delle proprie condizioni economiche che non giustifichi più la corresponsione di tale contributo o la giustifichi in misura minore.

Le condizioni del divorzio avente carattere economico possono mutare, poi, anche al ricorrere di altre circostanze, come ad esempio nel caso in cui il beneficiario dell’assegno abbia avviato una stabile convivenza con un altro partner, cosa che secondo un recente orientamento giurisprudenziale giustifica la cessazione (e non solo la sospensione) del diritto al mantenimento.

La strada “classica” per provvedere alla modifica delle condizioni di divorzio è quella di farne istanza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza di divorzio.

Come accennato, tuttavia, per procedere alla modifica delle condizioni di divorzio oggi non è più indispensabile rivolgersi al Tribunale ma è anche possibile fare ricorso a una negoziazione assistita da avvocati così da non passare per le aule di giustizia.

La terza strada che possono seguire gli ex coniugi per procedere alla modifica delle condizioni di divorzio è quella di rivolgersi al Sindaco; tale possibilità, tuttavia, è subordinata all’assenza di patti di trasferimento patrimoniale e all’assenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti.

Se si sceglie di provvedere alla modifica mediante tale strada occorre rivolgersi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di uno dei due ex coniugi o di quello presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Questi, quindi, riceve la dichiarazione di volontà di ciascuna parte personalmente e redige immediatamente l’atto contenente l’accordo, compilando un apposito modulo che sottoscriveranno sia gli ex coniuge che eventualmente gli avvocati.

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