Non tutti sanno che con il decreto ministeriale 15 dicembre 2016 è stato istituito il c.d “Fondo di Garanzia” al quale possono accedere i coniugi che a seguito di separazione ed in stato di bisogno economico sono impossibilitati a ricevere l’assegno di mantenimento dall’ex compagno.

È questo il caso di una mia cliente che si è rivolta a me in cerca di aiuto poiché il marito per mesi non le ha versato l’assegno di mantenimento lasciandola in gravi condizioni economiche.

A tal proposito è intervenuta la Legge di stabilità 2016 che ha previsto l’istituzione del Fondo di garanzia ai quali hanno aderito diversi Tribunali Italiani quali: Ancora, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanisetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Chi può fare richiesta di accessione al Fondo di Garanzia?

Tutti i soggetti residenti nel circondario di uno dei Tribunali sopra indicati e che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento dopo l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016. Per accedere al Fondo non è necessario che l’ex coniuge sia totalmente inadempiente, infatti, nel caso della mia cliente, l’ex coniuge versava mensilmente anche se in minima parte l’assegno di mantenimento.  Pertanto tutti i coniugi separati titolari di un assegno di mantenimento che versano in stato di bisogno e che non riesco a mantenere se stessi, i figli minori o maggiori se conviventi e portatori di gravi handicap, possono accedere al Fondo di Garanzia. Altro requisito fondamentale per essere ammessi al Fondo è relativo alle condizioni di reddito: il richiedente deve infatti dimostrare che l’indicatore Isee sia uguale o inferiore ad Euro 3.000,00.

Come si accede al Fondo di Garanzia?

Come prima cosa è necessario andare sul sito internet del Ministero della Giustizia ( qui di seguito il link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/homepage.page), andare alla sezione “moduli” dove si aprirà un elenco tra cui ” persona e diritti” , ” Fondo di solidarietà per il coniuge”. Una volta cliccato su quest’ultimo troverete il “form per la domanda”; questa è la domanda che va compilata in ogni suo aspetto, indicando la somma non corrispostata dal vostro ex coniuge.

Una volta compilata la domanda, esente da bolli, bisogna recarsi presso la cancelleria del Tribunale competente. Successivamente il Giudice valuterà la fondatezza della domanda e nel caso in cui la riterrà ammissibile la invierà al Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia presso cui è istituito il Fondo di Garanzia. Nel caso invece in cui il Tribunale non ritenga la domanda ammissibile emetterà un decreto di rigetto della stessa non impugnabile.

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